Una riforma da gustare.
Posted on 16. feb, 2023 by L.P. in Argomenti
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Imbattersi in un articolo di codice come modificato dalla cosiddetta riforma Cartabia è un’esperienza avventurosa.
All’italiano approssimativo si accompagna una genericità fuori da ogni immaginazione. Il legislatore, evidentemente, quando ha scritto le norme veleggiava con la mente su mondi insospettabili. La mia avventura è coincisa con il primo pratico impatto con l’art. 127 ter del codice di procedura civile, norma che, di fatto, abolisce le udienze civili da fare in presenza, secondo una decisione discrezionale del giudice, cioè secondo quello che passa per la mente del giudice, senza quindi essere costretti a trovarsi all’interno di una fattispecie specifica. Del tipo “vuolsi così colà dove si puote”.
Ma, perbacco, l’avvocato può opporsi! Eh eh! Non si capisce bene a cosa, ma questo è un dettaglio. L’esegesi più semplicistica porta a ritenere che l’opposizione riguardi la decisione di evitare l’udienza con la presenza fisica delle parti, sostituita con le famigerate note scritte (e che siano sintetiche, mi raccomando) ma è solo una deduzione. Se fosse appunto per opporsi alla trattazione scritta, ebbene, la nuova legge, scritta sicuramente da personaggi metà linguisti e metà giuristi, non specifica se basti o meno la semplice e formale opposizione a evitare la corrispondenza scritta o se non sia necessaria una forma di motivazione della richiesta. Di certo il giudice valuterà, cosa e secondo quali criteri non è dato sapere. Talchè è immaginabile che deciderà secondo quello che gli passa per la testa, tipo: quel difensore, sia esso maschio femmina ovvero altro, è carino, a, um, quindi facciamolo venire, oppure oggi sono proprio scocciato, a, um, quindi non mi alzo dal letto, che facciano le note scritte.
Il giudice, leggendo bene l’articolo, non dovrà giustificare la sua decisione, ma deciderà in conformità, giuro c’è scritto proprio così. Ora cosa possa significare in conformità è rimasto nella penna del legislatore che, secondo indiscrezioni, quando scrisse la bozza dell’articolo aveva dolore ai calli. Ovviamente nessuno ha poi corretto la bozza che è diventata definitiva e quindi legge. Tiè!
Chicca delle chicche, direbbe tal Michele A., il giudice deve decidere entro trenta giorni (termine ovviamente non perentorio, perchè ai giudici non si impone mai un termine, solo alle parti) anche un semplice rinvio, mentre se facesse l’udienza il rinvio te lo darebbe subito. Del tipo “come ti accorcio i processi”.
Ora so cosa mi aspetta. Lo studio di tutta la riforma Cartabia richiederà pazienza, intuito, immaginazione e una buona dose d’ironia.
Ah!, i legislatori di una volta, ma dove sono finiti?
Cartabia, una dei migliori del governo Draghi. E ho detto tutto.
Del che è verbale, non in presenza, of course.
Bacioni, estensibili in famiglia.
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